I
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
- Art. 1 1
- Art. 2 1
- Art. 3 1
- Art. 4 1
- Art. 5 2
- Art. 6 2
- Art. 7 2
- Art. 8 2
- Art. 9 2
- Art. 10 3
- Art. 11 3
- Art. 12 3
PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I. Rapporti civili
- Art. 13 4
- Art. 14 4
- Art. 15 4
- Art. 16 5
- Art. 17 5
- Art. 18 5
- Art. 19 5
- Art. 20 6
- Art. 21 6
- Art. 22 6
- Art. 23 7
- Art. 24 7
- Art. 25 7
- Art. 26 7
- Art. 27 8
- Art. 28 8
Titolo II. Rapporti etico-sociali
- Art. 29 8
II
- Art. 30 9
- Art. 31 9
- Art. 32 9
- Art. 33 9
- Art. 34 10
Titolo III. Rapporti economici
- Art. 35 10
- Art. 36 11
- Art. 37 11
- Art. 38 11
- Art. 39 12
- Art. 40 12
- Art. 41 12
- Art. 42 12
- Art. 43 13
- Art. 44 13
- Art. 45 13
- Art. 46 13
- Art. 47 14
Titolo IV. Rapporti politici
- Art. 48 14
- Art. 49 15
- Art. 50 15
- Art. 51 15
- Art. 52 15
- Art. 53 16
- Art. 54 16
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il Parlamento
Sezione I. Le Camere
- Art. 55 16
- Art. 56 16
- Art. 57 18
- Art. 58 19
- Art. 59 20
- Art. 60 20
- Art. 61 20
- Art. 62 20
- Art. 63 21
III
- Art. 64 21
- Art. 65 21
- Art. 66 22
- Art. 67 22
- Art. 68 22
- Art. 69 23
Sezione II. La formazione delle leggi
- Art. 70 23
- Art. 71 23
- Art. 72 23
- Art. 73 24
- Art. 74 24
- Art. 75 24
- Art. 76 25
- Art. 77 25
- Art. 78 25
- Art. 79 25
- Art. 80 26
- Art. 81 26
- Art. 82 26
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
- Art. 83 27
- Art. 84 27
- Art. 85 27
- Art. 86 28
- Art. 87 28
- Art. 88 29
- Art. 89 29
- Art. 90 29
- Art. 91 29
Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il Consiglio dei ministri
- Art. 92 30
- Art. 93 30
- Art. 94 30
- Art. 95 31
- Art. 96 31
Sezione II. La Pubblica Amministrazione
- Art. 97 31
- Art. 98 32
Sezione III. Gli organi ausiliari
IV
- Art. 99 32
Titolo IV. La magistratura
Sezione I. Ordinamento giurisdizionale
- Art. 101 33
- Art. 102 33
- Art. 103 33
- Art. 104 34
- Art. 105 34
- Art. 106 34
- Art. 107 35
- Art. 108 35
- Art. 109 35
- Art. 110 35
Sezione II. Norme sulla giurisdizione
- Art. 111 35
- Art. 112 37
- Art. 113 37
Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni
- Art. 114 37
- Art. 115 37
- Art. 116 38
- Art. 117 39
- Art. 118 42
- Art. 119 42
- Art. 120 44
- Art. 121 45
- Art. 122 45
- Art. 123 47
- Art. 124 48
- Art. 125 48
- Art. 126 49
- Art. 127 50
- Art. 128 51
- Art. 129 51
- Art. 130 52
- Art. 131 52
- Art. 132 53
- Art. 133 54
Titolo VI. Garanzie costituzionali
Sezione I. La Corte costituzionale
V
- Art. 134 54
- Art. 135 54
- Art. 136 56
- Art. 137 56
Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
- Art. 138 57
- Art. 139 57
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- I 57
- II 57
- III 58
- IV 58
- V 58
- VI 58
- VII 59
- VIII 59
- IX 59
- X 60
- XI 60
- XII 60
- XIII 60
- XIV 61
- XV 61
- XVI 61
- XVII 61
- XVIII 62
1
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
2
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
3
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma
dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai
delitti di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
4
PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I. Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
5
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo
gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
6
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e
privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
7
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma
dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai
delitti di genocidio.
8
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. (*)
NOTE:
(*) L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007,
n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.»
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.
Titolo II. Rapporti etico-sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
9
Art. 30
E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
10
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o
per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III. Rapporti economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
11
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
12
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
13
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
14
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV. Rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
NOTE:
(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in
via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del
terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
15
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini. (*)
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un
periodo al primo comma dell'art. 51.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge."
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici.
16
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il Parlamento
Sezione I. Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
17
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un
deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età».
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato
l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in
via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del
terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
18
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2
dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d'Aosta ha un solo senatore."
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così
disponeva:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle
d'Aosta uno.
19
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei
più alti resti."
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è
provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il
testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n.
3, era il seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in
via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del
terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
20
Art. 59
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per
sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.»
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
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Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che
lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
22
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993,
n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per
il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione
un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»
23
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II. La formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
24
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
26
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n.
1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di
delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.»
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della
autorità giudiziaria.
27
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
29
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o
anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
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Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il Consiglio dei ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
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Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa
dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni.»
Sezione II. La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
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Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III. Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
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Titolo IV. La magistratura
Sezione I. Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
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Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte
di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di
esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
35
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II. Norme sulla giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
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Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in
vigore.»
37
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
Art. 115
(Abrogato) (*)
38
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione.»
Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata. (*)
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla
Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»
Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite.»
39
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
40
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato. (*)
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
41
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.»
42
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri
enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
43
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e
dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con legge della Repubblica.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
44
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.»
Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»
45
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le
altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e
ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»
Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
46
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina
e revoca i componenti della Giunta. (*)
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.»
Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove
leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del
Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria
vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla
Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato
eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa
parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto
Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della
lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero
3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
47
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli
delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati
assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale
regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve
tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le
seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non
prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni
volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o
un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
48
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»
In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in
fine, un comma.
Art. 124
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con
quelle esercitate dalla Regione.»
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
49
(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in
forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio. (*)
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo
50
di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili
al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.»
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
(*)
51
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In
caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»
Art. 128
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»
Art. 129
(Abrogato) (*)
NOTE:
52
(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»
Art. 130
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione.»
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
53
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. (*)
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3,
che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante.
Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione e aggregati ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.»
54
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa
dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI. Garanzie costituzionali
Sezione I. La Corte costituzionale
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
55
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni
caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari. (*)
NOTE:
(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
56
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di
ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore.»
Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così
disponeva:
«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.»
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici
della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e
il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
57
Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
58
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
59
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo
comma della VII disposizione transitoria e finale che così recitava: «I giudici della
Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non
sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello
Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le
sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
60
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate. (*)
NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31
dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
XII
E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto
e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno
1946, sono nulli. (*)
61
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e
secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono
i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge
costituzionale (10 novembre 2002).
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio
dello Stato.
XVI
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro
il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
62
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo
e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
In questo blog offro lezioni gratuite di filosofia, storia e analisi delle vicende politiche attuali. Prof. Giancarlo Sebastian Puglisi
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